REGOLAMENTO IVASS

Netcall è un call center con sede in Italia che soddisfa tutte le esigenze dei propri clienti, rispondendo a tutte le caratteristiche richieste dal Regolamento IVASS (n.40 del 2 Agosto) in merito all’utilizzo di call center per le attività assicurative.

REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018

 

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE
ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

 

Art. 76
(Utilizzo di call center)

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:

  • l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
  • l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.

 

2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:

  • siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;
  • forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
  • forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

 

3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:

  • possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;
  • riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

[Art 76, Regolamento Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni]